Modello Organizzativo 231/01: valutarne l’efficacia

Modello Organizzativo 231/01: valutarne l’efficacia

Questo articolo, scritto in collaborazione con l’Avv. Patrizia Stona (che ringrazio!), risponde alla domanda: come sviluppare e gestire un Modello Organizzativo 231/01 efficace per la tua azienda?

Cos’è il Modello Organizzativo 231/01

Il D.Lgs 231/01 ha introdotto in Italia la responsabilità amministrativa delle società, che, ignorata per circa un decennio dalla giurisprudenza, ora accompagna quasi sempre un reato commesso da un dipendente o apicale della società.

In pratica il Pubblico Ministero che esamina un comportamento illecito compiuto da una persona organica in una società, se ritiene che il reato sia stato commesso anche a vantaggio della società stessa, estende le indagini anche alla società accusandola di aver tratto profitto dal comportamento illecito del proprio dipendente.

Quindi il comportamento illecito di solito gemma due procedimenti penali:

  • uno a carico della persona fisica che ha agito
  • l’altro a carico della società che ha fruito del vantaggio del comportamento illecito

La società può difendersi in giudizio sostenendo di aver correttamente organizzato la propria struttura interna in modo da prevenire il compimento di comportamenti illeciti.

È lo stesso D.Lgs. 231/01 a decretare che la presenza di un idoneo Modello Organizzativo in società, adeguatamente attuato da un Organismo di Vigilanza che vigila sull’osservanza di quanto prescritto dal Modello, è elemento esimente della responsabilità per la società consentendole di evitare una condanna e le conseguenti sanzioni che possono essere molto gravose.

I modelli organizzativi 231/01 NON sono certificabili

Molte società italiane si sono dotate di Modelli Organizzativi grazie alla consulenza di legali ed esperti presenti su tutto il territorio nazionale. Ma nessuno ha la certezza che il proprio Modello Organizzativo sia idoneo e che l’attività dell’Organismo di Vigilanza sia adeguata fino a quando Modello e Organismo non vengono sottoposti al giudizio di un tribunale. I Modelli, infatti, non sono certificabili e dunque nessuno ha la garanzia che svolgano appieno la funzione per cui sono stati adottati.

Vi sono tuttavia alcune verifiche preliminari che consentono all’imprenditore di capire se il proprio Modello sia inidoneo e/o se il proprio Organismo di vigilanza sia inadeguato.

Spesso la giurisprudenza ha ritenuto non idoneo un Modello perché carente nell’analisi del rischio, ovvero perché non ha previsto un presidio a fronte di un rischio individuato, ovvero ancora perché attuato da un Organismo di Vigilanza in conflitto di interessi, o non particolarmente proattivo.

Le linee guida dettate da Confindustria per i modelli organizzativi 231/01

Un Modello deve essere stato costruito seguendo le Linee Guida dettate da Confindustria, da ultimo aggiornate nel giugno del 2021, che richiedono innanzitutto la mappatura del rischio potenziale ossia l’analisi del contesto aziendale per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare eventi pregiudizievoli.

I reati presupposto elencati dal D.Lgs 231/01 sono moltissimi e non tutti si adattano a tutte le società.

>> Quanto vale una buona organizzazione aziendale? <<

Cosa deve fare un consulente per valutare il modello organizzativo

Preliminarmente il consulente deve verificare che la società si sia dotata di un organigramma aziendale e di un sistema di deleghe, di segregazione delle competenze e di responsabilità coerente con la propria struttura.

Il consulente deve quindi individuare per la società cliente quale, tra i reati presupposto, possa astrattamente verificarsi in quella società. Deve poi considerare i presidi già esistenti che riescono a mitigare il rischio e proporre, ove ritenuto opportuno, ulteriori presidi e controlli per rendere il rischio accettabile. 

Adottato il Modello da parte del Consiglio di Amministrazione, l’attività di costante monitoraggio del sistema di deleghe e dell’attualità dell’analisi di rischio alla base del Modello deve essere svolta dall’organismo di Vigilanza, che deve agire con continuità, imparando a conoscere a fondo la società, verificando che i presidi ed i controlli siano rispettati e che siano ancora utili alla prevenzione del rischio.

È opportuno che l’Organismo sia composto da professionalità diverse tali da integrare le reciproche competenze, che verbalizzi puntualmente le proprie riunioni e che relazioni al Consiglio almeno annualmente circa la propria attività. L’Organismo ideale dovrebbe essere parte attiva nel suggerire miglioramenti ed integrazioni dei presidi che, come insegna la prassi, sono sempre perfezionabili.

Tutto questo non è comunque sufficiente a conferire la certezza dell’efficacia esimente del proprio Modello in sede giudiziale ma può aiutare il proprio avvocato difensore nell’impostazione della difesa.

Insomma, quando si parla di Modelli Organizzativi 231/01 l’imperativo è l’efficacia!
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Alberto Mari

Alberto Mari - Fondatore e proprietario dal 2000 di NCG Network Consulting Group. Ha lavorato dal ’90 al ’95 per aziende di medie dimensioni con ruoli di responsabilità in organizzazione e sistemi di gestione, e successivamente come libero professionista e poi con la sua azienda, opera come consulente direzionale e auditor per sistemi di gestione. Temporary management per la definizione e gestione di strategie, strutture organizzative e gestione delle competenze. Membro di ODV 231 per Spa di medie dimensioni nel settore manifatturiero e sw. Lead Auditor riconosciuto AICQ SICEV n 46. Socio Qualificato APCO-CMC n. 0512-A, operante nell’ambito delle prerogative di cui alla Legge n. 4/2013. Esperto UMIQ (metodo di diagnosi organizzativa di Confindustria Emilia). Co-autore del libro UMIQplus. Socio Fondatore AICIM (Associazione Italiana Cultura d'Impresa e Management). Autore del libro "L'assetto organizzativo" edito da Maggioli Editore. Attuale Presidente del terziario innovativo di Confindustria Macerata.